
VEICOLI ULTRATRENTENNALI
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale (di proprietà) è automatica, perché l’unico parametro per ottenere l’esenzione è la vetustà del veicolo, purché lo stesso non sia adibito ad uso professionale. (Per veicoli adibiti ad uso professionale, si intendono i veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida, o utilizzati nell’ambito delle attività professionali e imprenditoriali disciplinate al libro V del Codice Civile (ad esempio i veicoli di proprietà di imprese o società risultanti dalle scritture del Pubblico Registro Automobilistico) e quelli enumerati all’art. 54 del Codice della Strada, ad eccezione di quelli individuati alle lettere a), c) ed m) dello stesso articolo (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan).
Essa decorre dal 1° Gennaio dell’anno in cui il veicolo compie il 30° anno, a prescindere dal giorno e mese di immatricolazione o di costruzione del veicolo. Non è necessaria alcuna comunicazione alla Regione Lazio da parte del soggetto intestatario.
Ove il veicolo sia messo su pubblica strada, l’intestatario è tenuto a pagare, prima di circolare, la tassa di circolazione annuale, che per i motoveicoli è pari ad € 11,36 e per gli autoveicoli è di € 28,40 (è necessario portare con se la ricevuta di pagamento per gli eventuali controlli su strada da parte degli organi di Polizia).
VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
ATTENZIONE: a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 666 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), approvata dal Parlamento Italiano in data 23 dicembre 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014, le disposizioni che seguono, sono valevoli fino alla data del 31/12/2014. A partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1 Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
Riguarda i veicoli da venti a ventinove anni (ultraventennali); l’agevolazione tributaria è riservata agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”. I requisiti necessari affinché un veicolo possa ottenere l’agevolazione tributaria sono:
• avere un’età compresa dai 20 ai 29 anni. Il compimento dei 20 anni è fissato al 1° Gennaio dell’anno in cui il veicolo compie il ventesimo anno, a prescindere dal giorno e il mese dell’immatricolazione o di costruzione dello stesso; per usufruire dell’agevolazione, non deve essere adibito ad uso professionale.
• rientrare nella determinazione annuale relativa ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, pubblicata e aggiornata ogni anno da FMI, per i motoveicoli, e da ASI, sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli;
La Risoluzione 112/E del 29/11/2011 dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che in assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c della legge 342/2000).
N.B.: I commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge 342/2000, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né è prevista, per il riconoscimento del regime fiscale di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in un altro registro storico.
La determinazione relativa ai veicoli da esentare dal pagamento della tassa automobilistica viene effettuata dalla FMI e dall’ASI come segue:
– La FMI determina annualmente un elenco dei modelli di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Nel caso che l’intestatario riscontrasse che il proprio veicolo rientri nell’elenco dei modelli annualmente determinato dalla FMI, può presentare apposita istanza da inviare alla Regione Lazio al fine di chiedere ed ottenere l’agevolazione tributaria. In alternativa, ai fini dell’esenzione, può inviare alla Regione Lazio, se posseduto, il “Certificato di conformità storico tecnica”, per i motoveicoli iscritti entro il 18.03.2010, o il “Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, per i motoveicoli iscritti dopo il 18/03/2010, entrambi rilasciati dalla FMI. Per ottenere tali certificati, occorre rivolgersi direttamente alla FMI.
– L’ASI, determina annualmente le caratteristiche che i veicoli ultraventennali devono possedere, in base al proprio regolamento tecnico nazionale, per essere classificati di particolare interesse storico e collezionistico. L’individuazione dell’autoveicolo o motoveicolo di particolare interesse storico e collezionistico, viene effettuata veicolo per veicolo da parte dell’ASI. A tal riguardo, l’ASI rilascia “ad probationem”, per ogni veicolo, l’attestato di datazione e storicità.
L’intestatario di veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, prima di circolare su pubblica strada, è tenuto a pagare la tassa di circolazione annuale, che per i motoveicoli è pari ad €.11,36 e per gli autoveicoli è di €.28,40 (è necessario portare con se la ricevuta di pagamento per gli eventuali controlli su strada da parte degli organi di Polizia.
A differenza dei veicoli ultratrentennali, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, l’esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica di proprietà non può avvenire in maniera automatica in quanto, oltre alla vetustà del veicolo (età dai venti ai ventinove anni), è necessario che gli stessi siano compresi nelle Determinazioni della FMI o dell’ASI e che gli interessati si attivino ai fini dell’ottenimento dell’esenzione.
A questo riguardo, si ricorda che il termine prescrizionale della tassa automobilistica previsto dalla legge 53/1983 è di tre anni legali, più il corrente. Infatti, l’art. 63 comma 4 della legge 342/2000 dispone che per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Una volta riconosciuta, l’esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica di proprietà per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, avrà validità anche per le future annualità, fino al 31/12/2014. A tal riguardo, la Regione Lazio provvederà, tramite ACI, ad aggiornare il ruolo regionale.